Regolamento
marted́ 24 gennaio 2017

 

 

REGOLAMENTO della Consulta Provinciale degli Studenti di Udine

 

 

 

Art. 1 Istituzione della Consulta

 

È ufficialmente costituita nella Provincia di Udine un'assemblea democratica e apartitica denominata Consulta Provinciale degli Studenti di Udine.

 

 

 

Art. 2 Funzioni della Consulta

 

La Consulta Provinciale degli Studenti (CPS), tramite l’Ufficio VI - Ambito territoriale per la Provincia di Udine e di concerto con il Docente Referente, mantiene stretti contatti con gli enti pubblici e privati al fine di predisporre in comune attività di valenza educativa che abbiano per destinatari gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, predisporre spazi e luoghi di incontro, ove le scuole siano carenti di essi, e per permettere ai giovani di incontrarsi e gestire il proprio tempo libero. Può promuovere anche iniziative di carattere transnazionale.

 

 

 

Art. 3 Componenti

 

Sono componenti della Consulta Provinciale degli Studenti due rappresentanti per ogni istituto Statale e Paritario di istruzione secondaria di secondo grado della provincia di Udine, eletti con mandato biennale. L’elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 Ottobre di ogni anno con le stesse modalità dell’elezione dei rappresentanti degli studenti eletti a far parte del Consiglio d’istituto. In caso di decadenza o dimissioni di un membro della Consulta si procede a surroga: subentrano al ruolo in questione i candidati non eletti con il maggior numero di voti ottenuti; qualora questi non frequentassero più la scuola, o rinunciassero all’incarico, si procede, se presenti, alla nomina dei successivi non eletti; qualora anch’essi non fossero presenti, o rinunciassero all’incarico, si indicono nuove elezioni.

 

Qualora non fosse possibile, per problemi organizzativi o temporali, indire nuove elezioni, il Comitato Studentesco dell’Istituto da rappresentare nomina i rappresentanti in seno alla Consulta. Tali rappresentanti partecipano alle sedute senza diritto di voto. Laddove esistano realtà scolastiche i cui indirizzi non possano essere rappresentati da due soli studenti, potrà essere inviato alle riunioni, senza diritto di voto, uno studente in più per ogni indirizzo non rappresentato. Qualora i rappresentanti eletti non potessero partecipare ad una o più sedute della Consulta, uno studente dello stesso Istituto, membro del Consiglio d’Istituto e scelto dal Comitato Studentesco, è tenuto a sostituire l’assente.

 

 

 

Art. 4 Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti

 

La Consulta elegge a maggioranza assoluta tra i suoi membri presenti e votanti un Presidente. È d’uopo che avvenga un dibattito tra i candidati prima della votazione da parte dell’Assemblea. Qualora non si raggiungesse la maggioranza assoluta in prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. A parità di voti è eletto il più anziano d'età.

 

La durata in carica del Presidente e del Vicepresidente della CPS è pari ad un anno.

 

Il Presidente, il Vicepresidente ed i componenti del Consiglio di Presidenza rimangono in carica fino all’avvenuta elezione dei rispettivi successori anche nel caso in cui abbiano perso i requisiti di eleggibilità, fatte salve le condizioni previste dall’articolo 20 del presente Regolamento.

 

Assieme al Vicepresidente rappresenta la Consulta e mantiene, di concerto con il Docente Referente, i rapporti con gli enti territoriali, l'Amministrazione Scolastica Periferica e le istituzioni scolastiche ed educative del territorio.

 

Il Presidente convoca e presiede la Consulta Provinciale degli Studenti e il Consiglio di Presidenza ed adempie a tutti gli atti previsti dalle norme in vigore. Inoltre, il Presidente può invitare, a titolo di uditore, persone esterne alla Consulta.

 

Il Presidente, se ritiene opportuna la decadenza di uno o più membri del Consiglio di Presidenza, può presentare una mozione di sfiducia.

 

Se la mozione viene accolta, il Presidente propone alla Consulta la nuova composizione del Consiglio di Presidenza.

 

Se la mozione viene respinta si decreta la decadenza del Presidente si indicono nuove elezioni per la Presidenza.

 

 

 

Art. 5 Vicepresidente della Consulta Provinciale degli Studenti

 

II Vicepresidente viene eletto con le stesse modalità usate per il Presidente fra i membri presenti e votanti della Consulta. Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di impedimento e, in caso di decadimento o sfiducia del Presidente, ne svolge le funzioni fino a nuove elezioni che devono avvenire alla prima Plenaria utile.

 

 

 

Art. 6 Segretario della Consulta

 

II Segretario della Consulta, nominato dal Presidente fra i membri effettivi, redige il verbale delle sedute e ne cura l’archiviazione. Se espressamente richiesto dal Presidente, provvede alla pubblicazione dei pareri e delle deliberazioni della Consulta.

 

 

 

Art. 7 Commissioni

 

La Consulta può operare tramite le seguenti commissioni:

 

-           Ordinarie

 

-           Permanenti

 

-           Territoriali

 

Ogni commissione, il suo presidente ed i suoi componenti sono nominati dal Presidente della CPS. Ogni commissione autoregolamenta lo svolgimento dei propri lavori, che devono essere conclusi con un verbale che deve essere inviato al Consiglio di Presidenza.

 

Il Presidente della CPS, il Vicepresidente ed i componenti del Consiglio di Presidenza hanno facoltà di presiedere o partecipare ai lavori delle commissioni.

 

Su proposta del presidente della commissione interessata è possibile aprire la partecipazione ai lavori della suddetta a membri esterni alla CPS.

 

L’inserimento di membri esterni in commissione deve essere notificato dal presidente della commissione interessata al Presidente della CPS, il quale, sentito il parere vincolante del Consiglio di Presidenza, ha facoltà di accettare o respingere la richiesta.

 

 

 

Art. 8 Commissioni ordinarie

 

La Consulta può costituire commissioni ordinarie al fine di trattare singoli argomenti.

 

Le commissioni trasmettono il verbale di ciascuna seduta al Consiglio di Presidenza e al Docente Referente.

 

Il mandato di ogni commissione ha termine con l’espletamento della sua funzione oppure a seguito di deliberazione del Consiglio di Presidenza, qualora si ritenga che la commissione non sia più necessaria o che non stia adempiendo alle funzioni affidatele.

 

 

 

Art. 9 Commissioni permanenti

 

La Consulta può costituire commissioni permanenti al fine di studiare tematiche particolari.

 

Il loro mandato ha durata annuale o termina a seguito di deliberazione del Consiglio di Presidenza, qualora si ritenga che la commissione non sia più necessaria o che non stia adempiendo alle funzioni affidatele.

 

 

 

Art. 10 Commissioni territoriali

 

La Consulta può costituire commissioni territoriali al fine di seguire con particolare attenzione i rapporti con gli enti locali.

 

Tali commissioni sono composte da uno studente per ogni scuola interessata del territorio.

 

Il mandato di ogni commissione ha termine con l’espletamento della sua funzione oppure a seguito di deliberazione del Consiglio di Presidenza, qualora si ritenga che la commissione non sia più necessaria o che non stia adempiendo alle funzioni affidatele.

 

 

 

Art. 11 Consiglio di Presidenza (CDP)

 

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da altri cinque consiglieri proposti dal Presidente tra i membri legali della Consulta e approvati dalla Consulta stessa.

 

Qualora la maggioranza della Consulta respingesse la proposta del Presidente, egli ha diritto di formulare un'altra proposta. Respinta anch'essa, si procede all'elezione dei cinque consiglieri da parte della Consulta, con voto limitato a due nomi.

 

Il Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente della CPS, può essere integrato al massimo da due componenti. Tali componenti possono essere esterni alla Consulta purché studenti della scuola secondaria di secondo grado della Provincia di Udine. I due componenti aggiuntivi non hanno diritto di voto. Tale integrazione avviene a seguito di voto unanime da parte dei componenti del Consiglio di Presidenza. Di tale integrazione il Presidente dà comunicazione alla CPS in seduta plenaria.

 

Il Consiglio di Presidenza ha il compito di valutare e fare proposte in merito ai finanziamenti e di controllare il bilancio della Consulta.

 

 

 

Art. 12 Commissione permanente Stampa

 

La Consulta può costituire una commissione stampa al fine di tenere aggiornata la rassegna stampa, realizzare e coordinare i progetti riguardanti i mass media nonché mantenere i rapporti con gli organi d’informazione.

 

Su proposta del presidente della Commissione è possibile aprire la partecipazione ai lavori della suddetta a membri esterni alla CPS.

 

Il mandato della commissione ha termine con l’espletamento della sua funzione oppure a seguito di deliberazione del Consiglio di Presidenza.

 

 

 

Art. 13 Convocazioni della Consulta

 

La Consulta viene convocata dal Presidente, dal Dirigente dell’Ufficio Territoriale di riferimento o dal Docente Referente regolarmente una volta al mese.

 

La Consulta viene convocata straordinariamente su richiesta: del Presidente; del Dirigente dell’Ufficio VI - Ambito territoriale per la Provincia di Udine; del Docente Referente; del Consiglio di Presidenza o della maggioranza assoluta dei membri della Consulta.

 

Nelle riunioni straordinarie della Consulta non possono essere deliberate né poste in discussione proposte o questioni estranee all'oggetto della convocazione.

 

L’avviso scritto di convocazione deve essere recapitato tramite il Dirigente Scolastico di ogni Istituto a tutti i membri della CPS con almeno dieci giorni di anticipo, salvo convocazioni di natura urgente. La presenza della maggioranza qualificata dei membri della Consulta alla sede e data convenute rende valida la seduta anche in caso di difettosa convocazione.

 

Le sedute della CPS di norma avvengono in orario scolastico e non sono aperte al pubblico. Il Consiglio di Presidenza comunica di volta in volta l’eventuale apertura delle sedute.

 

 

 

Art. 14 Ordine del Giorno

 

L'ordine del giorno di ciascuna seduta è stilato dal Presidente su suggerimento del Consiglio di Presidenza, dei presidenti delle Commissioni, del Dirigente l’Ufficio VI - Ambito territoriale per la Provincia di Udine e del Docente Referente.

 

L'ordine cronologico degli argomenti può essere variato dal Presidente.

 

Qualora, dopo la trasmissione dell’avviso scritto di convocazione, sorgano problemi d’importanza rilevante, l’Ordine del Giorno può essere modificato su richiesta del Presidente, del Consiglio di Presidenza o di un terzo dei membri della Consulta.

 

L’integrazione dell’Ordine del Giorno può avvenire previa votazione della CPS.

 

Qualora la discussione degli argomenti non sia esaurita, la Consulta può deliberare di aggiornare i propri lavori per la prosecuzione della discussione in data successiva; in tale caso il Presidente provvede a darne comunicazione ai membri assenti.

 

Ciascuno studente designato alla Consulta può richiedere che un dato argomento venga iscritto all’Ordine del Giorno della seduta successiva. La richiesta viene approvata o respinta dalla Consulta.

 

All’ora fissata nell’avviso scritto di convocazione, il Presidente procede all’appello dei membri della Consulta.

 

Per la validità della seduta è necessario che sia presente almeno la maggioranza assoluta dei membri legali della Consulta ed almeno due componenti del Consiglio di Presidenza; in tal caso, si procede alla disamina degli argomenti dell’Ordine del Giorno.

 

Nel caso di mancanza della maggioranza assoluta, la seduta viene convocata dopo un quarto d’ora; a seguito di ciò la seduta risulta valida a prescindere dalla presenza del numero legale di cui al comma precedente.

 

I lavori della Consulta si svolgono di norma in un’unica sessione. Il Presidente, ove ne ravvisi la necessità e la Consulta non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo massimo non superiore ai quindici minuti.

 

 

 

Art. 15 Modalità degli interventi

 

Ogni studente designato alla Consulta ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, di fare osservazioni e di formulare proposte.

 

II Presidente concede la parola ai membri della Consulta seguendo l'ordine delle richieste di intervento. Egli può riservare la precedenza ad eventuali interventi ritenuti urgenti.

 

Nessun membro della Consulta può intervenire senza che il Presidente gli abbia concesso la facoltà di parola. In caso di divagazione o evidente ostruzionismo, il Presidente, dopo aver richiamato il membro della Consulta al rispetto del regolamento, può togliere la parola.

 

Il Presidente può fissare una limitazione alla durata e al numero degli interventi rispetto al tempo a disposizione.

 

Esauriti gli interventi su ciascun punto all’Ordine del Giorno, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

 

 

 

Art. 16 Votazioni

 

La votazione su ogni singola deliberazione avviene di norma in forma palese.

 

Per esse si adotta uno dei seguenti metodi: alzata di mano, appello nominale per istituto o sottoscrizione di una scheda.

 

La votazione avviene in forma segreta nei seguenti casi: elezione del Presidente; deliberazioni concernenti persone; su richiesta del Presidente o su richiesta della maggioranza assoluta dei presenti votanti.

 

Le votazioni avvengono nella seguente successione: favorevoli, contrari, astenuti.

 

Nel caso in cui le votazioni abbiano luogo con il sistema dello scrutinio segreto, le operazioni di spoglio delle schede e verifica dei voti sono espletate da due membri del Consiglio di Presidenza nominati prima delle operazioni di voto.

 

Il Presidente, sentito il parere del Consiglio di Presidenza, può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento avvenga a chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti dell’Ordine del Giorno.

 

L’argomento già votato non può essere posto nuovamente in discussione ed in votazione nel corso della medesima seduta.

 

Nelle votazioni del Consiglio di Presidenza, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

 

 

 

Art. 17 Approvazioni delle deliberazioni

 

Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza di due consiglieri, ne riconosce e ne proclama l'esito. Si considera approvata la delibera che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti validamente espressi.

 

In caso di parità si procede al ballottaggio.

 

I Consiglieri che dichiarano di astenersi, ma rimangono in aula, sono da contarsi ai fini della validità dell'assemblea.

 

 

 

Art. 18 Verbale delle sedute

 

Il Segretario stila il verbale di ogni seduta della Consulta.

 

Il verbale deve contenere: il giorno, l'ora, il luogo, il nome e la qualifica di chi l’ha presieduta, gli argomenti trattati e in riassunto le discussioni che ne sono conseguite ed il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti.

 

Ogni membro della Consulta può chiedere che nel verbale si faccia menzione di sue dichiarazioni ed il Presidente può formulare la stessa richiesta per qualsiasi intervento. Il verbale viene letto ed approvato dalla Consulta nella seduta successiva. Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

 

 

 

Art. 19 Revoca del mandato al Presidente e al Consiglio di Presidenza

 

La Consulta, a maggioranza assoluta dei membri presenti e votanti, può revocare il mandato al Presidente e al Consiglio di Presidenza, sulla base di mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno il 50% + 1 degli aventi diritto al voto.

 

 

 

Art. 20 Decadenza e dimissioni

 

La Consulta conferma la decadenza o la perdita dei requisiti di eleggibilità dei suoi membri.

 

Le dimissioni dalla carica dei membri della Consulta, nonché da tutte le altre cariche interne, devono essere portate a conoscenza della Consulta stessa, che ne discute le motivazione e delibera le decisioni in merito.

 

I componenti che non intervengono ad un massimo di due sedute della Consulta o di tre delle commissioni devono presentare giustificazione scritta da parte dell'istituto di appartenenza. Qualora questo non avvenisse, la Consulta in riunione plenaria dichiara il rappresentante decaduto e ne chiede la sostituzione all’Istituto.

 

Le assenze dei membri della Consulta sono registrate nel verbale di ciascuna seduta.

 

In caso di decadenza o dimissioni la Consulta dà mandato al Presidente di informare l’interessato, nonché l’Ufficio VI - Ambito territoriale per la Provincia di Udine, il Dirigente Scolastico ed il presidente del Comitato Studentesco dell’istituto o scuola d’istruzione secondaria superiore frequentati dall’interessato, sollecitando la surroga dello studente decaduto o dimissionario.

 

 

 

Art. 21 Docente Referente

 

Il Docente referente della CPS è chiamato a svolgere il delicato compito di sostenere quotidianamente e concretamente l’attività della Consulta, fornendo agli studenti il necessario supporto.

 

Il Docente referente della Consulta rappresenta l’Amministrazione, fornisce consulenza tecnico scientifica alla Consulta, garantisce i contatti fra la CPS e gli organi gerarchicamente superiori.

 

Il Docente referente collabora con gli studenti per garantire la funzionalità operativa della Consulta; partecipa a tutti i lavori della Consulta nel rispetto dell’autogestionalità della stessa, non può influenzare le linee di indirizzo della Consulta stessa e non esercita diritto di voto.

 

Nel suo ruolo di educatore il Docente Referente ha il compito di garantire nel rispetto delle vigenti normative, la correttezza, la democraticità e il buon andamento della Consulta medesima, ma soprattutto di sostenere la più ampia partecipazione dei giovani, favorendo un consapevole e responsabile esercizio di democrazia diretta e di cittadinanza attiva da parte dei rappresentanti eletti.

 

Il Docente referente può convocare la Consulta Provinciale degli Studenti ed il Consiglio di Presidenza. Il Docente Referente può invitare alle sedute, per le finalità Istituzionali previste, elementi esterni alla CPS. Il Docente referente è membro del Coordinamento Regionale.

 

 

 

Art. 22 Norme finali

 

Eventuali proposte di modifica al presente Regolamento devono essere presentate in forma scritta al Presidente che ne farà pervenire una copia a tutti i membri della Consulta entro la seduta successiva.

 

La relativa discussione e votazione deve avvenire durante la seduta immediatamente successiva alla presentazione della proposta di modifica del Regolamento.

 

Le modifiche vanno approvate con la maggioranza qualificata di due terzi dei membri presenti e votanti della Consulta.

 

La gestione dei fondi destinati alla organizzazione e al funzionamento delle consulte provinciali, nonché per l'attuazione dei progetti ed iniziative, come deliberato dai competenti organi, resta assegnata all’Ufficio scolastico Territoriale di Udine.

 

Per casi e questioni non specificamente previste nel presente regolamento, si rimanda a quanto disposto dalle normative vigenti in materia.

 

Qualora sorgano controversie nell’interpretazione del presente regolamento spetta al Consiglio di Presidenza dirimere la questione, deliberando l’interpretazione che costituisce precedente.

 

Copia del presente regolamento viene inviata all’Ufficio VI - Ambito territoriale per la Provincia di Udine, ai Dirigenti Scolastici ed ai presidenti dei Comitati Studenteschi degli istituti e delle scuole d’istruzione secondaria di secondo grado della provincia di Udine, nonché agli organi competenti.

 

Copia del presente regolamento viene pubblicizzata, mediante pubblicazione sul sito della Consulta, al fine di renderla disponibile a chiunque.

 

 

 

[ * * * Il presente regolamento è stato approvato nel corso della seduta del 15 gennaio 2019 * * * ]

 

Ultimo aggiornamento ( venerd́ 08 novembre 2019 )