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Cos'è la Consulta? PDF Stampa E-mail
sabato 12 giugno 2004

La consulta provinciale degli studenti – CPS – è un organismo istituzionale di rappresentanza studentesca su base provinciale. È composta da due studenti per ogni istituto secondario superiore della provincia. I rappresentanti che la compongono sono eletti da tutti i loro compagni della scuola. Le CPS hanno una sede appositamente attrezzata messa a disposizione dall’Ufficio Scolastico Provinciale di competenza. Dispongono di fondi propri. Ogni CPS si dota di un proprio regolamento e si riunisce con frequenza regolare.

 

Le funzioni delle consulte sono: 

  • assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole superiori;
  • ottimizzare ed integrare in rete le attività extracurricolari;
  • formulare proposte che superino la dimensione del singolo istituto;
  • stipulare accordi con gli enti locali, la regione e le associazioni, le organizzazioni del mondo del lavoro;
  • formulare proposte ed esprimere pareri all’Ufficio di ambito Territoriale, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali;
  • istituire uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento alle attività integrative, all’orientamento e all’attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti;
  • progettare, organizzare e realizzare attività anche a carattere transnazionale;
  • designare due studenti all’interno dell’organo provinciale di garanzia istituito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (art.5, comma 4).

La CPS elegge al suo interno un presidente e si divide in commissioni tematiche o territoriali. L’Ufficio di Ambito Territoriale mette a disposizione della CPS un docente referente per supportare quatidianamente il lavoro degli studenti. Il Ministero dell' Istruzione ha un apposito ufficio per le consulte e per le attività degli studenti che opera all’interno della Direzione Generale per lo Studente.
I presidenti delle Consulte si riuniscono periodicamente in conferenza nazionale, dove hanno l’opportunità di scambiarsi informazioni, d’ideare progetti integrati, di discutere dei problemi comuni delle CPS e di confrontarsi con il Ministro dell’Istruzione formulando pareri e proposte. 

 

  Dalla loro istituzione, le consulte hanno realizzato numerose attività, come: 

  • vari convegni nazionali, provinciali e regionali;
  • la giornata nazionale dell’arte e della creatività studentesca in tutte le province italiane; • trasmissioni televisive;
  • giornali studenteschi provinciali;
  • corsi di formazione per gli studenti e i loro rappresentanti sulle politiche giovanili;
  • la partecipazione all’elaborazione dei piani di dimensionamento delle scuole a livello provinciale;
  • attività di educazione alla pace e di solidarietà internazionale;
  • attuazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/98)
  • proposte di progetti per le attività integrative e complementari (D.P.R. 567/96);
  • contribuito all’attivazione degli Organi di Garanzia e alla designazione degli studenti al loro interno;
  • sportelli informativi e di servizio per gli studenti;
  • instaurato un dialogo con gli Enti Locali e le Amministrazioni Periferiche
  • contribuito alla promozione e all’approvazione di leggi regionali per il diritto allo studio;
  • realizzato attività e iniziative di promozione e utilizzo dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie;
  • contribuito a stimolare il coinvolgimento degli studenti nell’elaborazione dei Piani dell’Offerta Formativa;
  • organizzato campagne di prevenzione contro le droghe;
  • ideato concorsi per gli studenti.

Numerosi pareri delle CPS sono stati accolti dal ministero, ad esempio su: lo Statuto delle studentesse e degli studenti, le modifiche del D.P.R. 567/96, l’autonomia scolastica, le modifiche degli organi collegiali e il progetto di rappresentanza studentesca nazionale. Scheda esplicativa D.P.R. 567/96 come modificato e integrato dai D.P.R. 156/99, 105/01 e 301/05 Il D.P.R. 567/96 è il regolamento che disciplina la materia oggetto della direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione, n. 133 del 3 aprile 1996. In esso sono contenute le norme che regolano le iniziative complementari e le attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

 

Le innovazioni più importanti riguardano:

  • Iniziative complementari. Si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.
    (art.1)
  • Attività integrative. Sono finalizzate ad offrire occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero.
    (art.1)
  • “Scuole aperte”. Gli istituti devono predisporre almeno un locale attrezzato quale ritrovo dei giovani dopo la fine delle lezioni, al pomeriggio, durante i giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva.
    (art.2)
  • Scuola e territorio. Gli istituti devono favorire tutte le attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio. Le collaborazioni per attività educative, culturali, ricreative e sportive possono essere realizzate con associazioni, regioni, enti locali, enti pubblici, enti e soggetti privati.
    (art.3)
  • Ruolo del comitato studentesco. Le iniziative previste da questo regolamento, compreso l’impiego delle risorse finanziarie necessarie, sono proposte dal comitato studentesco o da almeno 20 studenti o da associazioni studentesche e deliberate dal consiglio d’istituto. Il comitato studentesco gestisce la realizzazione delle attività; deve dotarsi di un regolamento interno e può: dividersi in commissioni, esprimere un gruppo di gestione, elaborare un piano di gestione delle iniziative e realizzare attività di autofinanziamento.
    (art.4)
  • Convenzioni. Si possono stipulare convenzioni per la realizzazione delle attività non gestite direttamente dalla scuola. Anche le associazioni studentesche possono fare convenzioni con le scuole.
    (art.5)
  • Consulta provinciale degli studenti. Composta da due studenti per istituto in ogni provincia, ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra gli studenti, ottimizzare ed integrare in rete le attività integrative e complementari e formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto.
    (Art.6)
  • Giornata nazionale dell’arte e della creatività studentesca. Indetta negli ultimi tre anni dal ministro sulla base dell’art.7, comma 2, è, di fatto, divenuto un appuntamento annuale fisso durante il quale le scuole sono aperte al pubblico e gli studenti organizzano manifestazioni e iniziative ed espongono lavori, anche nelle vie e nelle piazze, per sottolineare il valore dell’attività educativa e formativa attraverso la libera espressione dell’arte e della loro creatività.

Le disposizioni contenute nel D.P.R. 567/96 si sono rivelate “rivoluzionarie” all’interno del mondo scolastico: le consulte provinciali, la scuola aperta il pomeriggio con spazi “autogestiti”, la disponibilità di fondi gestiti dagli studenti; nuovo ruolo dei giovani e spazi di partecipazione molto più ampi si sono scoperti innovazioni importanti, ma anche difficili da gestire. Ciò ha contribuito alla decisione di apportare alcune modifiche ed integrazioni al D.P.R. 567/96. Gli studenti delle scuole e quelli delle consulte provinciali hanno dato un apporto significativo all’ampia discussione che si è sviluppata sull’argomento. Decisivi i contributi giunti dalle assemblee d’istituto, dalle riunioni locali e nazionali delle consulte e dalle associazioni. Molto preziosa si è rivelata inoltre la prassi di attuare procedure che, nel pieno rispetto del regolamento vigente, lo superavano di fatto in alcune parti. Le modifiche si sono rese necessarie per risolvere alcuni problemi di organizzazione e per rendere più omogeneo il livello qualitativo nazionale.

 

Esse riguardano:

  • Il superamento delle attività extrascolastiche. Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi diventano proprie della scuola. Tant’è che uno degli effetti che ciò comporta è la copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato. (integrazione all’art.1)
  • La possibilità di utilizzare docenti per finalità di sostegno alle iniziative previste dal D.P.R. 567/96 e a quelle ad esso collegate. (integrazione all’art.4)
  • La possibilità per le associazioni studentesche di costituirsi mediante deposito gratuito agli atti dell’istituto del testo degli accordi, previsto all’art.36 del codice civile. (integrazione all’art.5)
  • Le consulte provinciali degli studenti. I rappresentanti sono eletti, entro il 31 ottobre di ogni anno, con le stesse modalità dell’elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio d’istituto. La consulta deve designare i rappresentanti degli studenti nell’organo provinciale di garanzia previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. Entro 15 giorni dalla elezione di questi ultimi, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale deve convocare la prima riunione della consulta che deve, inoltre, dotarsi di un regolamento ed eleggere un presidente ed un consiglio di presidenza. I componenti del consiglio di presidenza che hanno terminato il curricolo scolastico o che non sono stati rieletti dal proprio istituto possono essere nominati dalla consulta consulenti per non più di un anno scolastico. Le consulte possono dar vita a momenti di coordinamento e rappresentanza a livello regionale. È individuata una sede di coordinamento e di rappresentanza delle consulte a livello nazionale. (modifica dell’art.6)
  • Disposizioni finanziarie. Possono essere coperti tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione di attività complementari e integrative, compresi i rimborsi spese per i partecipanti alle iniziative e per i rappresentanti delle consulte. Una quota non inferiore al 7% dei fondi provinciali destinati alla realizzazione delle attività previste dal D.P.R. 567/96 è utilizzabile dalla consulta provinciale.

 


  
Ultimo aggiornamento ( venerdì 04 dicembre 2020 )
 
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